Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le rispettive famiglie in caso di loro decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.